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Siti inquinati e notariato

16 Settembre 2023

Alienazione e suddivisione di fondi iscritti al catasto dei siti inquinati: è necessaria l'autorizzazione cantonale

Il 1. luglio del 2014 sono entrati in vigore i nuovi capoversi 3 e 4 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), relativi all'art. 32dbis. Questi definiscono che, in caso di alienazione o divisione di un fondo iscritto al catasto dei siti inquinati, è necessaria un'autorizzazione dell'autorità cantonale.

Con le modifiche entrate in vigore nel novembre 2013 (cpv. 1 e 2 dell'art. 32 dbis che prevedono una garanzia della copertura dei costi di eventuali spese di esame, di sorveglianza e di risanamento dei siti inquinati da parte del responsabile), l'autorità si è dotata di uno strumento che eviti che il proprietario di un fondo iscritto al catasto possa suddividere la particella in parti non inquinate e parti contaminate e che queste ultime siano in seguito trasferite a una società con debole capacità finanziaria. Prima dell'introduzione dell'art. 32dbis della LPAmb, nella pratica capitava spesso che i responsabili degli inquinamenti annunciavano il fallimento della società o si sottraessero all'onere finanziario tramite transazioni societarie. In questi casi i costi erano sostenuti dall'ente pubblico in base all'art. 32d cpv. 3 della LPAmb e di conseguenza era - indirettamente – chiamata alla cassa tutta la comunità.
Questa scappatoia dovrebbe ora essere ostacolata dall'entrata in vigore di questo articolo 32 dbis della LPAmb.

Il catasto dei siti inquinati è pubblico e accessibile sul sito: www.ti.ch/oasi. La consultazione del sito, permette di verificare se un fondo è iscritto al catasto e, in caso affermativo, a quale situazione corrisponde e quali provvedimenti sono necessari.

Procedura da seguire nel caso di alienazione e suddivisione di un fondo

In base alle indicazioni della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), l'iter da seguire è il seguente (maggiori informazioni su www.ti.ch/rf -> sportello -> prassi UR):

  1. Il notaio verifica l'iscrizione del fondo nel catasto dei siti inquinati consultando il catasto pubblicato sul sito www.ti.ch/oasi.
  2. Se il fondo non è iscritto nel catasto dei siti inquinati pubblicato sul sito, il notaio ne dà conferma nell'atto pubblico. In questo caso non ci sono ulteriori procedure da intraprendere legate a questa problematica.
  3. Se il fondo è iscritto nel catasto dei siti inquinati, il notaio richiede all'URSI (Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 32 dbis cpv. 3 LPAmb.
  4. L'autorizzazione rilasciata dall'URSI deve essere presentata, per tramite del notaio, all'Ufficio del registro fondiario unitamente all'istanza di iscrizione.
  5. In mancanza dell'autorizzazione dell'URSI o dell'indicazione di non iscrizione nel catasto dei siti inquinati pubblicato sul sito www.ti.ch/oasi, l'Ufficio del registro fondiario può procedere ad una verifica secondo il punto 1:
    • nel caso di sito inquinato l'Ufficio del registro fondiario rinvia le parti, tramite il notaio, alla procedura di autorizzazione di cui al punto 3;
    • nel caso di sito non inquinato l'Ufficio del registro fondiario chiederà all'istante, tramite il notaio, un'attestazione con firma legalizzata che il fondo non è iscritto nel catasto dei siti inquinati (vedi punto 2 per analogia).